1. DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Sotto il nome di Associazione Ticinese Amici della Ferrovia, con sigla ATAF, è costituita un'associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero, con sede a Minusio-Mappo e di durata illimitata.

Art. 2

L'associazione ha per scopi di curare sotto ogni aspetto gli interessi degli appassionati della ferro­via e di incrementare con appropriate misure questi interessi.

Per raggiungere i citati scopi l'ATAF si prefigge di svolgere le seguenti attività:

  • Costruzione, manutenzione e esercizio della miniferrovia di Mappo;
  • Riunioni di lavoro per la costruzione di modelli e impianti in varie scale;
  • Raccolta e conservazione di materiale ferroviario di interesse storico e tecnico;
  • Escursioni con temi ferroviari e incontri con altri club;
  • Conferenze su temi inerenti il mondo della ferrovia;
  • Qualsiasi altra attività ivi affine ritenuta utile e necessaria al raggiungimento degli scopi.

2. ORGANIZZAZIONE

Art. 3

L'ATAF è composta da:

  • Soci onorari;
  • Soci attivi;
  • Soci juniori;
  • Soci simpatizzanti;
  • Soci veterani.

L'ATAF può conferire la qualifica di socio onorario a persona, non necessariamente membro ATAF, ritenuta meritevole di particolare distinzione. Il socio attivo ha tutti i diritti e gli obblighi che l'adesione all'ATAF comporta; in particolare il diritto di voto alle assemblee, l'impegno di frequentare regolarmente le riunioni e le attività sociali e l'obbligo di versare le tasse sociali. Egli è eleggibile ad ogni carica nell'ambito del suo club e delle associazioni mantello.

Ragazzi e ragazze fino a 18 anni compiuti sono soci juniori. Essi partecipano alle attività dell'associazione e, salvo decisione contraria dell'assemblea, non hanno diritto di voto all'assemblea.

Simpatizzanti che contribuiscono all'attività dell'ATAF pagando l'apposita tassa sociale senza impegnarsi nell'attività vera e propria dell'associazione sono definiti soci simpatizzanti. Essi, salvo deci­sione contraria dell'assemblea, non hanno diritto di voto.

Soci attivi dell'ATAF da almeno 25 anni ricevono la nomina di benemerenza di soci attivi veterani.

Art. 4

L'ammissione di nuovi soci viene decisa dal comitato e ratificata dall'assemblea generale ordinaria.

Art. 5

Le dimissioni vanno inoltrate al comitato che le accoglie a condizione che tutti gli obblighi sociali per l'anno in corso siano stati rispettati.

Art. 6

La perdita della qualità di socio ATAF può essere pronunciata nel caso in cui un socio si comporti in modo incivile, leda in qualsiasi modo agli interessi dell'ATAF, venga meno agli obblighi finanziari verso l'ATAF. La decisione sulla perdita della qualità di socio è di competenza del comitato. In caso di contestazioni, l'assemblea generale ordinaria decide in modo definitivo. Le persone che hanno perso la qualità di soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 7

Gli organi dell'ATAF sono:

  • L'assemblea generale;
  • Il comitato;
  • I gruppi di lavoro;
  • I revisori dei conti.

Art. 8

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno di regola entro fine marzo. L'ordine del giorno è pubblicato sul bollettino sociale. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci attivi e veterani presenti: ogni socio ha diritto a un voto. Il diritto di voto può essere esteso a tutti i soci juniori e simpatizzanti presenti all'assemblea.

L'ordine del giorno deve comprendere almeno i seguenti punti:

1. nomina del presidente del giorno;
2. nomina di 2 scrutatori;
3. verifica del diritto di voto;
4. approvazione e eventuale modifica dell'ordine del giorno;
5. lettura e approvazione del verbale dell'ultima assemblea;
6. rapporto del presidente;
7. approvazione dei conti annuali e del rapporto dei revisori;
8. nomine del presidente, dei membri di comitato e dei revisori;
9. nomine di soci onorari e veterani, ratifica nuovi soci e eventuali radiazioni;
10. tasse sociali e eventuali contributi straordinari;
11. eventuali.

Su richiesta del comitato o di almeno 2/3 dei soci attivi e attivi veterani può essere convocata un'assemblea straordinaria.

Art. 9

Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione e svolge tutte le mansioni che non competono all'assemblea generale. Esso è composto da presidente, vicepresidente, segretario, cassiere e da al massimo 5 membri. I loro compiti sono specificati in un apposito regolamento. Viene convocato dal presidente o su richiesta di uno o più membri.

Il presidente e un altro socio del comitato vincolano l'associazione con firma collettiva a due. Di regola il presidente firma con il segretario per quanto concerne la corrispondenza e con il cassiere per quanto concerne le questioni finanziarie.

Art. 10

Il comitato può designare delle commissioni o dei gruppi di lavoro speciali, conferendo loro determinati incarichi.

Art. 11

I revisori dei conti hanno il compito di controllare i conti annuali e di sottoporre un rapporto sulla situazione finanziaria a comitato e assemblea.

3. PATRIMONIO

Art. 12

Le entrate finanziarie dell'ATAF sono costituite:

  • Dalla tassa sociale annuale, proposta dal comitato e ratificata dall'assemblea generale ordinaria o proposta dalla stessa assemblea. I nuovi soci che entrano a far parte dell'ATAF nel corrente dell'anno pagano la tassa a partire dall'anno in cui sono accolti dall'assemblea generale ordinaria;
  • Dalla tassa di ammissione per nuovi soci che viene determinata di anno in anno dall'assemblea gene rale ordinaria;
  • Dai contributi volontari versati da soci e sostenitori;
  • Dalle obbligazioni di nominali fr. 500.-, rimborsabili senza interessi;
  • Dai ricavati della circolazione per il pubblico della miniferrovia;
  • Da contributi vari.

Art. 13

Il patrimonio dell'ATAF è costituito dalla sede di Mappo, dalla miniferrovia, compreso il materiale rotabile e gli annessi, dal materiale storico, dalle raccolte di modelli, dalla biblioteca e videoteca nonché dal capitale liquido.

I fabbricati e la miniferrovia di Mappo devono essere ammortizzati con un tasso annuo di almeno il 3% del valore a nuovo mentre per le altre posizioni vale l'ammortamento entro l'anno di acquisizione.

Art. 14

L'ATAF deve assicurare in modo adeguato il proprio patrimonio per i danni causati dalla natura e da incendi e deve avere copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli impianti ATAF e dalla circolazione per il pubblico.

L'assicurazione responsabilità civile copre anche eventuali danni causati da materiale rotabile privato circolante per l'ATAF.

4. PARTECIPAZIONI

Art. 15

L'ATAF può fare parte di altre associazioni aventi scopi analoghi e all'associazione mantello SVEA (Schweizerischer Verein Eisenbahn Amateur).

Art. 16

I membri ATAF possono abbonarsi facoltativamente e a condizioni di favore alla rivista "Eisenbahn-Amateur". L'ATAF può chiedere una partecipazione degli abbonati alle spese amministrative. Il pagamento dell'abbonamento deve essere versato all'ATAF entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di abbonamento. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine l'abbonamento viene automaticamente disdetto.

5. SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

a) I beni dell'ATAF sono inalienabili ad eccezione degli oggetti specificatamente acquistati o ricevuti destinati al mercato delle occasioni.

b) Per alienare i beni dell'ATAF oppure per sciogliere l'associazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci, fra i quali devono trovarsi almeno 2/3 dei soci attivi e attivi veterani. Se non sarà possibile trovare un accordo e ottenere il quorum, dopo una seconda votazione, faranno stato le disposizioni del C.O.

c) L'assemblea finale deciderà a quäle istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale andrà un eventuale patrimonio o inventario, dando precedenza ad associazioni che perseguono scopi identici o simili a quelli di ATAF.

Art. 18

Una revisione dello statuto può avvenire solo se messa all'ordine del giorno dell'assemblea genera­le ordinaria o dell'assemblea straordinaria ed approvata dai 2/3 aventi diritto di voto.

Il comitato informerà per tempo i soci sulle proposte di modifica. I soci potranno inoltrare per iscritto al comitato le loro eventuali proposte almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e segnatamente agli art. 52 e ss. CC. La presente revisione è stata approvata dall'assemblea generale ordinaria del 28.FEB.2019, abroga le precedenti edizioni ed entra immediatamente in vigore.

Mappo-Minusio, 28.FEB.2019